Sez. 3, Sentenza n. 4147 del 25/06/1981 (Rv. 414817 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PER NECESSITA - DISCIPLINA EX ART 59 N 1 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - APPLICABILITA NEI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PER NECESSITA - DISCIPLINA EX ART 59 N 1 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - APPLICABILITA NEI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*
L'art 59 n 1 della legge 27 luglio 1978 n 392 - concernente la possibilita di recesso del locatore per la necessita, verificatasi dopo la Costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile (locato ad uso di abitazione) ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - non puo trovare applicazione nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge, giacche le 'leggi precedentì che, a norma dell'art 82 della stessa legge n 392 del 1978, continuano ad applicarsi a tali giudizi sono non soltanto quelle di carattere processuale ma anche quelle di carattere sostanziale.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)