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Sez. 3, Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024 (Rv. 670138-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Contratto di trasporto aereo - Diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE
Stato
decisa il 2024-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670138-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO

n. 261 del 2004 - Termine di decadenza e di prescrizione ex art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina.

Legge 10/01/2004 num. 12 art. 35, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Cod. Navig. art. 949 ter, Cod. Navig. art. 941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)