Sez. 3 - , Sentenza n. 32778 del 13/12/2019 (Rv. 656142 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - TRASPORTO GRATUITO | Trasporto amichevole (o di cortesia) - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - TRASPORTO GRATUITO
Il trasporto aereo amichevole (o di cortesia) si sottrae all'applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), con la conseguenza che, rispetto ad esso, non opera la prescrizione biennale prevista dall'art. 35 di detta Convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST., Regolam. Comunitario 13/05/2002 num. 889, Regolam. Comunitario 09/10/1997 num. 2027, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 1, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)