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Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 (Rv. 622362 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Nullità della citazione di cui all'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. - Condizioni - Incertezza sull'intero contenuto della domanda - Necessità - Determinabilità dell'oggetto di alcune domande e non di altre - Conseguenze - Nullità della citazione nella sua interezza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622362-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del "petitum", alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 163 ter n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)