Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015 (Rv. 635620 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | Pluralità di domande con molteplicità di oggetti - Omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse - Loro nullità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"
Qualora siano giudizialmente proposte più domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l'omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l'oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)