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Sez. 5 - , Sentenza n. 11294 del 12/11/2019 Ud. (dep. 03/04/2020) Rv. 278922 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Consentita interlocuzione fra soggetti istituzionali - Esposizione di una legittima doglianza – Diffamazione – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278922-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Non costituisce diffamazione l'esposizione di una legittima doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, laddove si tratti di una consentita interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali, coinvolti nell'ambito di un contesto per sua natura conflittuale. (Fattispecie relativa all'invio da parte di un avvocato, nell'ambito di una procedura esecutiva, di una missiva all'ufficiale giudiziario nella quale si affermava "ritengo che lei abbia sostanzialmente rifiutato di adempiere ai doveri che il suo ufficio le impone" per contestare la attendibilità di un verbale di pignoramento negativo, nella quale la Corte ha escluso che ricorresse l'elemento oggettivo dell'offesa all'onore ed alla reputazione del pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)