Sez. 1, Sentenza n. 3729 del 25/02/2004 (Rv. 570479 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Continuità delle girate - Girata di imprenditore collettivo - Esplicita menzione del collegamento tra il soggetto che sottoscrive e l'ente - Controllo da parte della banca - Necessità - Effettiva titolarità della qualità del sottoscrittore - Necessità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
La banca che effettua il pagamento di un assegno bancario, nell'accertare la serie continua delle girate ai sensi dell'art. 38 R.D. n. 1736/1933, qualora il titolo venga girato da un imprenditore collettivo, deve controllare solo che la firma con la quale si è disposto del titolo menzioni esplicitamente il collegamento tra l'ente ed il soggetto che effettua la negoziazione, ma non è tenuta a svolgere indagini sulla effettiva titolarità e sull'esistenza della qualità, che giustifica il collegamento in questione, spesa da tale soggetto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)