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Sez. 1, Sentenza n. 26210 del 01/12/2005 (Rv. 584329 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Continuità delle girate - Girate invalide - Irrilevanza - Regolarità apparente delle girate - Sufficienza - Assegno emesso in favore di una compagnia di assicurazione girato ad un terzo dal suo agente - Collegamento apparente con la compagnia prenditrice, unica legittimata a girare l'assegno - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584329-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

In tema di assegno bancario, ai fini della regolare continuità delle girate - il cui accertamento è imposto alla banca trattaria dall'art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - non ha rilievo che una o più girate siano invalide (per falsità della firma o) per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, perché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate. Ove l'assegno, emesso in favore di una compagnia di assicurazione, sia stato girato ad un terzo dall'agente della compagnia prenditrice, tale apparente regolarità delle singole girate difetta, giacché l'agente non è di per sé rappresentante dell'assicuratore, sicché deve escludersi la sussistenza, anche sul piano dell'apparenza, di un suo collegamento, quale rappresentante, con la prenditrice, unica legittimata a girare l'assegno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Cod. Civ. art. 1744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)