Sez. 3, Sentenza n. 7794 del 21/05/1984 Ud. (dep. 28/09/1984) Rv. 165828 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - RICONOSCIUTA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - MANCANZA DI ULTERIORE LIVELLO INTELLETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ASSOLUZIONE DI IMPUTATO CHE NON "BRILLA PER INTELLIGENZA".*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - RICONOSCIUTA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - MANCANZA DI ULTERIORE LIVELLO INTELLETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ASSOLUZIONE DI IMPUTATO CHE NON "BRILLA PER INTELLIGENZA".*
L'imputabilità è un modo di essere della persona, uno status che consente ad un uomo di rendersi conto del valore sociale dei suoi Atti e non sia affetto da anomalie psichiche che gli impediscano di autodeterminarsi. Pertanto, se tale stato o condizione esiste e, quindi, lo sviluppo intellettuale appare sufficiente, l'ulteriore livello intellettivo è irrilevante. (nella specie la suprema Corte ha annullato la decisione della Corte di merito, che aveva assolto per insufficienza di prove l'imputato poiché non brillava per intelligenza, pur avendolo riconosciuto capace di intendere e di volere). (V mass n 133478; (V mass n 139839).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)