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Sez. 3, Sentenza n. 10126 del 06/03/1978 Ud. (dep. 25/07/1978) Rv. 139839 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - DEFICIT INTELLETTIVO - ALLEGAZIONE - INIDONEITA AD INTEGRARE I GRAVI E FONDATI INDIZI NECESSARI PER DISPORRE PERIZIA PSICHIATRICA - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139839-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - DEFICIT INTELLETTIVO - ALLEGAZIONE - INIDONEITA AD INTEGRARE I GRAVI E FONDATI INDIZI NECESSARI PER DISPORRE PERIZIA PSICHIATRICA - RAGIONI.*

La mera allegazione di deficit di intelligenza e di adottabilita sociale del soggetto non e idonea ad integrare i gravi e fondati indizi che al momento dei fatti l'agente fosse affetto da vizio totale o parziale di mente, richiesti dall'art 455 cod proc pen per poter disporre perizia psichiatrica a dibattimento. Infatti, il deficit intellettivo, allorche non assuma forme patologiche determinate (oligofrenia, frenastenia), attiene alla sfera costituzionale della personalita individuale e ne caratterizza il grado di efficienza, mentre, in rapporto a tale grado, l'inadattabilita sociale del soggetto attiene non alla imputabilita del medesimo, ma alla sua pericolosita nella vita di relazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)