Sez. 6, Sentenza n. 4169 del 30/11/1989 Ud. (dep. 21/03/1990) Rv. 183825 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONI - OBBLIGO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 185 COD. PEN. - COMPORTA ANCHE IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE AL REATO - FATTISPECIE: PRETESA INCOMPETENZA DEL GIUDICE PENALE.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONI - OBBLIGO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 185 COD. PEN. - COMPORTA ANCHE IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE AL REATO - FATTISPECIE: PRETESA INCOMPETENZA DEL GIUDICE PENALE.*
L'Obbligo alla restituzione, di cui al primo comma dell'art. 185 cod. pen., comporta a carico dell'autore del reato non solo l'Obbligo della riconsegna delle cose sottratte, ma anche quello della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione preesistente al reato. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato (ex art. 392 cod. pen.), condannato anche alla remissione in pristino della conduttura, di cui aveva tagliato il tubo, che immetteva acqua potabile in un immobile di proprietà della parte civile, aveva sostenuto che tale provvedimento, per essere di natura possessoria e non risarcitoria, non rientrava nella Competenza del giudice penale). (V mass n 168813).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)