Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 01/02/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168813 - 01
DEMANIO - MARITTIMO - COSTRUZIONI ABUSIVE - MISURA, ORDINATA DAL GIUDICE, DEL RIPRISTINO DEI LUOGHI MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
DEMANIO - MARITTIMO - COSTRUZIONI ABUSIVE - MISURA, ORDINATA DAL GIUDICE, DEL RIPRISTINO DEI LUOGHI MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In materia di costruzioni abusive realizzate sul Demanio marittimo, la misura del ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere eseguite, non incompatibile, quanto alla sua esecuzione, col disposto dell'art. 54 cod. nav. (autotutela amministrativa), è legittimamente adottata dal giudice, in applicazione dell'art. 185 cod. pen. (restituzioni e risarcimento del danno) e 489 cod. proc. pen. (Disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni), senza interferire nella sfera dei poteri riservati alla pubblica amministrazione, quando questa si sia avvalsa, per la tutela del bene demaniale, della facoltà attribuitale dall'art. 823 cod. civ. (condizione giuridica del Demanio pubblico) di esercitare l'Azione civile, in luogo del mezzo di autotutela amministrativa attivabile a norma dell'art. 54 cod. nav., così conseguendo, attraverso la pronunzia giudiziale, un equipollente effetto reintegrativo in Forma specifica del danno a norma dell'art. 2058 cod. civ. (risarcimento in Forma specifica).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Navig. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)