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Sez. 2, Sentenza n. 323 del 08/02/1972 (Rv. 356194 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA DI DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DI PRETORE INCOMPETENTE PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE CON INDICAZIONE DEL PRETORE CHE SAREBBE STATO COMPETENTE - ADESIONE DELL'OPPOSTO - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PORTATA - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI AL PRETORE INDICATO - RICHIESTA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO SUL PRESUPPOSTO ERRONEO CHE IL PRIMO GIUDICE SI SIA DICHIARATO INCOMPETENTE A CONOSCERE DELL'OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356194-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA DI DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DI PRETORE INCOMPETENTE PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE CON INDICAZIONE DEL PRETORE CHE SAREBBE STATO COMPETENTE - ADESIONE DELL'OPPOSTO - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PORTATA - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI AL PRETORE INDICATO - RICHIESTA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO SUL PRESUPPOSTO ERRONEO CHE IL PRIMO GIUDICE SI SIA DICHIARATO INCOMPETENTE A CONOSCERE DELL'OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*

In ipotesi che sia stato emesso un decreto ingiuntivo da un pretore incompetente per territorio, che sia stata proposta opposizione eccependosi tale incompetenza e con indicazione del pretore che sarebbe stato competente, che l'opposto abbia aderito a tale indicazione e che il pretore, sulla base dell'accordo delle parti, abbia disposto con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art 38, terzo comma, cod proc civ, questo provvedimento va interpretato nel senso di implicita dichiarazione dell'incompetenza ad emettere l'ingiunzione e, di riflesso, dell'invalidita dell'ingiunzione stessa, con contestuale esplicita affermazione della Competenza dell'altro pretore a decidere la causa nel merito. Qualora, riassunto il processo dinanzi al pretore dichiarato competente, questi abbia erroneamente ritenuto che il primo pretore, per effetto dell'accordo delle parti, si fosse dichiarato incompetente a conoscere dell'opposizione al decreto ingiuntivo; ed abbia chiesto d'ufficio il regolamento della Competenza, sussistono presupposti, se non identici, quanto meno analoghi a quelli previsti dall'art 45 cod proc civ per la proposizione del regolamento di ufficio, versandosi in tema di conflitto negativo virtuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)