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Sez. 2, Sentenza n. 14075 del 15/12/1999 (Rv. 532194 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente - Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e remissione del giudizio dinanzi al giudice indicato - Implicita pronuncia sulla competenza di questi, incompetenza del giudice emittente e invalidità del decreto - Conseguenze - Impossibilità di quest'ultimo a passare in giudicato - Impugnabilità dell'ordinanza con regolamento di competenza - Insussistenza della violazione della competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decidere sul decreto - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532194-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

L'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza dichiararlo nullo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice dalle medesime indicato, poiché contiene un'implicita pronuncia sulla competenza di questi; sull'incompetenza del giudice emittente e sulla invalidità del provvedimento - che pertanto non può passare in giudicato - è impugnabile con regolamento di competenza, ma la predetta ordinanza non viola la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decidere sul decreto, perché essendo questo ormai invalido, dinanzi al giudice competente è riassunto un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)