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Sez. 5, Sentenza n. 19314 del 22/09/2011 (Rv. 619060 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali - Obbligo dei sostituti d'imposta - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa destinataria degli interessi - Irrilevanza - Compimento, nella sola fase di chiusura della liquidazione, dell'accertamento di un effettivo debito d'imposta sul reddito d'impresa - Influenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619060-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposte dirette, i sostituti d'imposta indicati nell'art. 26, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa, a favore della quale sono corrisposti, sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che - per il combinato disposto degli artt. 125 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 18 e 31 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e poi dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) - l'accertamento di un effettivo debito d'imposta sul reddito d'impresa dell'ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un "residuo attivo" imponibile. Ad un tal esito, infatti, dall'imposta che risulterà dovuta, si scomputeranno gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all'Erario, mentre insorgerà, invece, il diritto dell'ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme, nell'opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva e il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 125, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 18, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 31, DPR 22/07/1988 num. 322 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)