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Sez. 5 - , Sentenza n. 6630 del 07/03/2019 (Rv. 652793 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Reddito di impresa - Configurabilità - Determinazione - Periodo di riferimento.
Stato
decisa il 2019-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652793-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all'imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio ed il provvedimento che ordina l'apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima.

Riferimenti normativi: DPR 04/02/1988 num. 42 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 125, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)