Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 21/04/1998 (Rv. 514658 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Illecito extracontrattuale - Liquidazione per equivalente - Mancato guadagno - Ammissibilità - Prova - Criteri equitativi e presuntivi - Ammissibilità - Interessi - Calcolo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Qualora la liquidazione del danno da illecito extra - contrattuale sia effettuata per equivalente al bene perduto, tenendo conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, spetta al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno per il ritardato pagamento. La prova di tale danno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice in base a criteri equitativi e presuntivi, quali l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze del caso singolo. In detta ipotesi gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito, sulla somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutato, ma con riferimento ai singoli momenti da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)