Sez. 2, Sentenza n. 12262 del 03/12/1997 (Rv. 510672 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Risarcimento del mancato guadagno - Ammissibilità - Valutazione - Criterio dell'attribuzione degli interessi (corrispettivi) - Calcolo - Decorrenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il risarcimento del danno da fatto illecito, allorché non può essere liquidato in forma specifica, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre dalla data del fatto a quello della liquidazione del danno, che può essere determinato mediante l'attribuzione degli interessi che devono essere calcolati con riferimento ai singoli momenti in cui la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, dovendosi riconoscere a detti interessi natura non compensativa, ma di corrispettivo del mandato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene ove non fosse stato danneggiato, con la conseguenza che essi vanno fatti decorrere, sull'intera somma riconosciuta, per il successivo ulteriore ritardo dalla data della sentenza al saldo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)