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Sez. 1, Sentenza n. 3112 del 02/10/1975 (Rv. 377218 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - INTERESSI - INTERESSI DI MORA - NORMATIVA DELLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377218-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - INTERESSI - INTERESSI DI MORA - NORMATIVA DELLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI - APPLICABILITA.*

Le Disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n 29, e 28 marzo 1962, n 147, che fissano la decorrenza degli interessi di mora sul tributo complementare al momento in cui e dovuto il tributo principale, si applicano anche quando il rapporto tributario inerente a quest'ultimo sia sorto anteriormente alle leggi stesse, giacche l'Obbligo del pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi in un momento anteriore all'entrata in vigore di esse, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e cioe da un fatto che, protraendosi anche fino alla entrata in vigore delle nuove norme, rientra nella disciplina di queste, la mora dando luogo a una situazione che si rinnova de die in diem, onde non puo dirsi che essa siasi interamente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quello della nuova. (fattispecie riguardante l'IGE). (Conf 2804/73, mass n 366366; 2865/72, mass n 360590).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1949 num. 955 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)