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Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 29/10/1973 (Rv. 366366 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - DECORRENZA - DAL TRIBUTO PRINCIPALE - SUCCESSIONI ANTERIORI ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366366-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - DECORRENZA - DAL TRIBUTO PRINCIPALE - SUCCESSIONI ANTERIORI ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI - INSUSSISTENZA.*

Le Disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n 29, e 28 marzo 1962, n 147, che fissano la decorrenza degli interessi di mora sul tributo complementare al momento in cui e dovuto il tributo principale si applicano anche quando il rapporto tributario inerente a quest'ultimo sia sorto anteriormente alle leggi stesse, giacche l'Obbligo del pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi in un momento anteriore all'entrata in vigore di esse, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e cioe da un fatto che, protraendosi anche fino all'entrata in vigore delle nuove norme, rientra nella disciplina di queste, la mora dando luogo a una situazione che si rinnova de diem in diem, onde non puo dirsi che essa siasi interamente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quello della nuova. (fattispecie riguardante l'imposta di successione). (Conf 2865/72, mass n 360590).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)