Sez. 1, Sentenza n. 26006 del 28/04/2026 Cc. (dep. 10/07/2026) Rv. 290415-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Deduzione di un "error in procedendo" - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotto un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora la verifica del vizio richieda l'esame di un atto estraneo al fascicolo processuale, non accessibile alla Corte né rientrante tra quelli da trasmettere a cura della cancelleria ex art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso che deduceva l'omessa notifica di un avviso di udienza al tutore della persona detenuta, indicandola come giudizialmente interdetta senza, tuttavia, allegare il relativo provvedimento).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)