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Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud. (dep. 15/02/2021) Rv. 280419 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Principio di autosufficienza del ricorso – Applicabilità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. – Sussistenza – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280419-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis com. 2, Decreto Legge 06/02/2018 num. 11 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)