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Sez. 3, Sentenza n. 2076 del 04/05/1989 (Rv. 462652 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI DISPOSTI DA UNA NORMA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO A RAPPORTO CASSATO DE IURE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462652-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI DISPOSTI DA UNA NORMA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO A RAPPORTO CASSATO DE IURE - INAPPLICABILITÀ.*

In tema di locazione d'immobile urbano adibito ad uso di abitazione, ai fini della Determinazione del reddito del conduttore occorre avere riguardo al limite stabilito dalle Disposizioni della legge vigente al momento della cessazione del rapporto e, correlativamente, ai fini del riconoscimento o meno del diritto alla proroga legale, le condizioni economiche del conduttore, alle quali la legge subordina il diritto alla proroga, vanno valutate con riferimento al momento della decisione, a nulla rilevando variazioni successive a tale momento. (V 343/86, mass n 443964; (V 2462/83, mass n 427331; (V 225/76, Corte costituzionale; (V 132/72, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1977 num. 928 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)