Sez. 3, Sentenza n. 343 del 20/01/1986 (Rv. 443964 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI DISPOSTI DA UNA NORMA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO A RAPPORTO CESSATO DE JURE - INAPPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI DISPOSTI DA UNA NORMA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO A RAPPORTO CESSATO DE JURE - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di locazione d'immobile urbano adibito ad uso di abitazione, ai fini della Determinazione del reddito del conduttore occorre aver riguardo al limite stabilito dalle Disposizioni della legge vigente al momento della cessazione del rapporto, con la conseguenza che restano inapplicabili i nuovi limiti fissati da una norma sopravvenuta nel corso del giudizio, durante il quale si sia protratta di fatto la detenzione del bene, malgrado la cessazione de jure del rapporto per lo spirare del termine e la non operatività delle precedenti norme vincolistiche. (V 2472/83, mass n 427332; (V 2457/82, mass n 420313).*
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1975 num. 363 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)