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Sez. 6, Sentenza n. 13545 del 05/04/2012 Cc. (dep. 11/04/2012) Rv. 252574 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni ostative - Mancata previsione nell'ordinamento di limiti massimi di carcerazione preventiva - Mandato di arresto europeo " a termine" - Ricorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252574-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso con riferimento ad una misura cautelare "a termine". (Fattispecie relativa a mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia con efficacia limitata a soli quattordici giorni, finalizzato allo svolgimento di attività processuali richiedenti la partecipazione necessaria dell'imputato).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)