Sez. 6, Sentenza n. 10054 del 26/02/2013 Cc. (dep. 01/03/2013) Rv. 254822 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Misura cautelare adottata dal Paese richiedente con termine di durata predeterminato - Termine di decorrenza della sua efficacia - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera posta a fondamento del m.a.e. decorre dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità polacche per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di quattordici giorni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)