Sez. 2, Sentenza n. 1988 del 06/06/1969 (Rv. 341201 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - COLLAZIONE - FONDAMENTO - OBBLIGO DELLA COLLAZIONE - MANCANZA DI UN RELICTUM - IRRILEVANZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - COLLAZIONE - FONDAMENTO - OBBLIGO DELLA COLLAZIONE - MANCANZA DI UN RELICTUM - IRRILEVANZA.*
Il fondamento dell'istituto della collazione sta nella presunzione che il de cuius, nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazione ad alcuni dei propri discendenti, o eventualmente a tutti, non abbia con cio inteso alterare (salvo espressa dispensa) il trattamento loro spettante a seguito dell'apertura della successione. E l'Obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e diviene operante con l'accettazione dell'eredita, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria, che deve dividersi fra i coeredi discendenti legittimi. In proposito non ha Rilevanza l'assenza di un relictum ereditario da dividere, ben potendo una comunione derivare dalla collazione delle donazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)