Sez. 2, Sentenza n. 278 del 13/01/1984 (Rv. 432548 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - SOGGETTI - FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - SOGGETTI - FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Con riguardo alla donazione che il "de cuius" abbia fatto in vita in favore di uno dei propri eredi, la dispensa dalla collazione, che si traduce, con svantaggio degli altri eredi, nell'esonero del donatario dal conferimento del "donatum" in Sede di formazione della massa ereditaria da dividere, non può essere implicitamente ravvisata nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l'imputazione della donazione medesima, in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce, come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del "de cuius". (V 4381/82, mass n 422368; (V 1521/80, mass n 405087; (V 1100/77, mass n 384746; (V 1988/69, mass n 341201).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)