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Sez. L, Sentenza n. 9234 del 07/07/2001 (Rv. 548006 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Medici di base - Diritto al concorso nelle spese di produzione del reddito - Totale delle spese inferiore al concorso erogato dall'Usl - Recupero delle somme eccedenti mediante trattenuta sugli emolumenti mensili successivi - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548006-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In base a quanto dispone l'art. 34 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, i medici di base hanno diritto al concorso della Usl nelle spese di produzione del reddito, mentre - ove il totale di tali spese sia inferiore al concorso erogato dalla Usl - quest'ultima provvede a trattenere le eccedenze sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi; in base a tale previsione, il recupero delle dette eccedenze con le indicate modalità costituisce una facoltà della Usl, autorizzata a compensare le eccedenze con somme erogate a titolo diverso dalle erogazioni di spesa, ma non vale ad integrare un limite temporale alla possibilità di ripetizione, che resta soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: DPR 16/10/1984 num. 882 art. 34, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)