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Sez. L, Sentenza n. 4221 del 13/04/1995 (Rv. 491789 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici associati a medici titolari di un numero di scelte superiori al massimale - Diritto al concorso nelle spese di produzione del reddito ed all'indennità a copertura del rischio e di avviamento professionale alla stregua degli accordi nazionali - Esclusione - Interpretazione di detti accordi - Ammissibilità in cassazione - Criteri ex art. 12 preleggi - Operatività - Illegittimità di detta esclusione prevista da normativa regolamentare per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491789-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

I medici associati a quelli titolari di un numero di scelte superiore al massimale non hanno diritto (a differenza - ma per gli assistibili entro il massimale - dei medici associanti) al concorso nelle spese di produzione del reddito ed all'indennità a copertura del rischio e di avviamento professionale di cui all'art. 34 dell'accordo nazionale reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1878 n. 833, con D.P.R. 16 ottobre 1984 n.882 nonché all'art. 34 del precedente accordo, come modificato dal protocollo integrativo, reso esecutivo con D.P.R. 13 agosto 1981, la cui interpretazione è consentita alla Corte di Cassazione in sede di denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione delle disposizioni dello stesso accordo e va compiuta alla stregua dei criteri fissati dall'art. 12 delle Preleggi; mentre resta escluso - in considerazione della "ratio" degli stessi emolumenti, la quale non ricorre per gli associati, - che tale interpretazione della disciplina regolamentare (della quale, per la sua natura di normativa secondaria non avente forza di legge, non è prospettabile questione di legittimità costituzionale davanti al giudice delle leggi) renda la stessa disciplina illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, il cui art. 36, primo comma, è inapplicabile ai rapporti di lavoro parasubordinato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/08/1981 num. 34 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)