Sez. L - , Ordinanza n. 23289 del 18/09/2019 (Rv. 655018 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Cumulo dei periodi assicurativi ex art. 16 della l. n. 233 del 1990 - Applicabilità al titolare di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di cumulo dei periodi assicurativi, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici, l'art. 16 della l. n. 233 del 1990, riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione", non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984, non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione -, assimilabile ad un trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)