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Sez. L, Sentenza n. 9582 del 05/05/2014 (Rv. 630715 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Cumulo dei periodi assicurativi ex art. 16 della legge n. 233 del 1990 - Applicabilità al titolare di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 legge n. 222 del 1984 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici, riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione", non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione - assimilabile ad un trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)