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Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 20/07/1977 (Rv. 386779 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - RESTRITTIVA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386779-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - RESTRITTIVA - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'interpretazione restrittiva ricorre quando il giudice ritenga che le espressioni usate dal legislatore ne abbiano tradito il pensiero ovvero non lo abbiano esattamente rivelato - di modo che nella norma appaiano compresi casi che non vi dovrebbero rientrare secondo l'intenzione della legge - e, di conseguenza, escluda, per tali casi, l'applicazione della norma stessa al fine di attuare la reale volonta legislativa. Pertanto, non si e in presenza di una siffatta interpretazione quando il giudice non escluda dall'applicazione della norma un caso, che la formula letterale di questa contempli, bensi accerti che la fattispecie prospettata dalla parte non rientri nella disciplina legale risultante dal testo letterale della norma.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)