Sez. 1, Sentenza n. 4236 del 20/06/1983 (Rv. 429169 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - OGGETTO - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - OGGETTO - LIMITI.*
La delibera di esclusione del socio, che risulti adottata dalla assemblea di una società cooperativa nel concorso di una situazione che l'atto costitutivo preveda come giustificativa dell'esclusione medesima, non può essere impugnata in relazione a pretesi abusi di potere, ovvero disparità di trattamento, tenuto conto che essa integra un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, né in relazione ad una pretesa inosservanza di principi di solidarietà e buona fede, la quale non può di per sè configurarne ragione di illegittimità, a fronte del disconoscimento, nella suddetta situazione, del diritto del socio di continuare a far parte della società. (V 3250/77, mass n 386779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)