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Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 07/02/2003 (Rv. 560303 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CREDITI DI LAVORO | Prosecuzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione fallimentare - Licenziamento - Indennità di preavviso - Integrale collocazione in prededuzione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560303-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CREDITI DI LAVORO

Il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l'amministrazione fallimentare, per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1, legge fall., e non è consentito il frazionamento dell'indennità ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all'indennità in questione, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)