Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CREDITI DI LAVORO | Crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Prosecuzione della prestazione lavorativa - Obbligo di pagamento delle retribuzioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CREDITI DI LAVORO
La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l'impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2119 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)