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Sez. 2, Sentenza n. 2165 del 19/06/1969 (Rv. 341473 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - MERA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - SUFFICIENZA - RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1969-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341473-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - MERA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - SUFFICIENZA - RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETA.*

La Costituzione del rapporto di lavoro puo avvenire anche per il fatto concludente della effettiva prestazione dell'attivita lavorativa e tale prestazione, pur quando non costituisce l'oggetto di un'obbligazione derivante da un contratto espressamente e formalmente stipulato, deve essere egualmente retribuita. (Conf. 1729-68, massima n.333592 V. Anche, 699-69, massima n. 338966 1316-64 1845-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)