Sez. L, Sentenza n. 4958 del 18/07/1983 (Rv. 429827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - MERA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - SUFFICIENZA - RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - MERA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - SUFFICIENZA - RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
A differenza del codice civile del 1865, che, all'art. 1570, definiva la locazione delle opere come il contratto con cui "una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede", il codice civile vigente ha soggettivizzato le definizioni dei nuovi istituti giuridici del libro del lavoro (prestatore di lavoro, imprenditore, institore, lavoratore autonomo), ha sostituito al termine "mercede" quello di "retribuzione", stabilendo che questa, in Mancanza di accordo tra le parti, sia determinata dal giudice, e ha dettato la particolare disciplina di cui all'art. 2126 in tema di prestazioni di fatto con violazione di legge. Pertanto, il codice del 1942 non considera la previa Determinazione della retribuzione come un elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro, tutelando la prestazione di lavoro (con il riconoscimento del diritto al corrispettivo) anche nel caso in cui la sua esecuzione, rivelatasi in qualche modo giovevole all'imprenditore, sia avvenuta in Forma "acontrattualistica". (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva considerato prestazione di lavoro, che, come tale, doveva essere retribuita, oltre che computata nel periodo di prova stabilito nel patto successivamente sottoscritto, i due giorni che l'attore aveva trascorso presso la società convenuta per il compimento di un esperimento attitudinale, mediante esecuzione di un manufatto, nonché a scopo ricognitivo dell'azienda e delle lavorazioni che vi si svolgevano). (Conf 2165/69, mass n 341473; (Conf 1729/68, mass n 333592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)