Sez. 5, Ordinanza n. 6172 del 07/03/2024 (Rv. 670718-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. - Tassazione della plusvalenza - Ambito di applicazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In caso di cessione di terreni suscettibili di edificazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, del suolo, rilevando anche l'"utilizzazione edificatoria" meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici e, per contro, non rilevando l'edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, né l'inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)