Sez. 5 - , Ordinanza n. 17880 del 23/06/2021 (Rv. 661780 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Cessione a titolo oneroso di area destinata a verde pubblico - Inserimento della plusvalenza tra i redditi diversi - Esclusione - Edificabilità residua finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico - Irrilevanza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
La cessione a titolo oneroso di un'area destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico, non avendo ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, non rileva, ai fini dell'art. 81, primo comma, lett. b (ora art. 67, comma 1, lett. b) Tuir, per l'inserimento tra i redditi diversi della plusvalenza realizzata, nemmeno quando sia consentita un'edificabilità residua finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico, salvo che lo strumento urbanistico vigente preveda che sull'area sia comunque possibile anche l'edificazione privata.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)