Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 19/11/1973 (Rv. 366849 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La pronuncia sulle spese e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese processuali siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 1654/72, mass n 358512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)