Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 25/05/1972 (Rv. 358512 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La pronuncia sulle spese e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese siano state poste, in tutto o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 1018'70, mass n 346547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)