Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 26/06/1971 (Rv. 352705 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - GIUDICATO ESTERNO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI - IRRILEVANZA DELLA FORMULA DI ASSOLUZIONE CONTENUTA NEL DISPOSITIVO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - GIUDICATO ESTERNO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI - IRRILEVANZA DELLA FORMULA DI ASSOLUZIONE CONTENUTA NEL DISPOSITIVO.*
L'interpretazione di una sentenza penale da parte del giudice civile, anche per gli effetti specifici di cui all'art 25 cod proc pen, si risolve bensi, incidendo su un giudicato esterno al giudizio civile, in un accertamento di fatto, sottratto come tale, normalmente, al Sindacato della Corte di cassazionè tuttavia tale incensurabilita trova un limite nel difetto logico o nella incongruita della motivazione che si risolva nel vizio previsto dall'art 360 n 5 cod proc civ nonche nella trascuranza del canone secondo il quale, per accertare, nei singoli casi, se sussiste preclusione all'Azione civile, occorre che il giudice compia una penetrante indagine circa la vera ratio dell'assoluzione in Sede penale, e cio indipendentemente dall'esattezza tecnica della formula di assoluzione adottata nel dispositivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)