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Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 23/05/1975 (Rv. 375783 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA RATIO DELLA FORMULA ASSOLUTORIA ADOTTATA - NECESSITA - FATTISPECIE (ASSOLUZIONE DAL REATO DI BANCAROTTA CON LA FORMULA 'PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATÒ FONDATA SULLA INSUSSISTENZA DELLA SOTTRAZIONE DI SOMME DA PARTE DI UN AMMINISTRATORE D'UNA SOCIETA).*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375783-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA RATIO DELLA FORMULA ASSOLUTORIA ADOTTATA - NECESSITA - FATTISPECIE (ASSOLUZIONE DAL REATO DI BANCAROTTA CON LA FORMULA 'PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATÒ FONDATA SULLA INSUSSISTENZA DELLA SOTTRAZIONE DI SOMME DA PARTE DI UN AMMINISTRATORE D'UNA SOCIETA).*

Per accertare nei singoli casi se sussista preclusione all'Azione civile, a norma dell'art 25 cod proc pen occorre che il giudice compia una penetrante indagine circa la vera ratio dell'assoluzione pronunciata in Sede penale e cio indipendentemente dall'esattezza tecnica della formula di assoluzione adottata nel dispositivo. (nella specie, il giudice del merito aveva respinto la domanda proposta da una societa cooperativa nei confronti di un suo ex amministratore per la restituzione di una somma che sosteneva esserle stata illegittimamente sottratta, rilevando che tale richiesta doveva ritenersi preclusa, ai sensi della citata norma, dal fatto che il giudicato penale che aveva assolto il convenuto dal reato di bancarotta ascrittogli per lo stesso fatto, pur avendo impiegato, nel dispositivo, la Forma di proscioglimento 'perche il fatto non costituisce reatò, aveva escluso in motivazione che la lamentata sottrazione fosse stata in realta commessa. La SC ha confermato tale statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (V 2048/71, mass n 352705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)