Sez. 3, Sentenza n. 19968 del 14/12/2016 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 269767 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Sversamento di rifiuti - Danni provocati soltanto a cose - Reato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
La contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l'art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 639 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)