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Sez. 2, Ordinanza n. 20964 del 23/07/2025 (Rv. 675696-01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - Onere della prova - A carico dell'attore - Contenuto. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675696-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE

La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)