Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021 (Rv. 662545 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Dazione di somme di denaro - Domanda di restituzione - Mancata dimostrazione, dall’asserito mutuante, della pattuizione del relativo obbligo e contestuale omessa allegazione, da parte del negato mutuatario, del titolo fondante il suo diritto a trattenere la somma ricevuta - Rigetto della domanda restitutoria - Motivazione - Valutazione delle circostanze giustificative del trattenimento senza causa delle somme - Necessità - Fattispecie. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE
Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato
dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma).
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)