diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 15/12/1972 (Rv. 361621 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI LAVORO - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - TERAPIA DA ELETTROSHOK - SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA - ESCLUSIONE - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA - IMPERIZIA E NEGLIGENZA - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE.*
Stato
decisa il 1972-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361621-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI LAVORO - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - TERAPIA DA ELETTROSHOK - SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA - ESCLUSIONE - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA - IMPERIZIA E NEGLIGENZA - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE.*

La terapia di elettroshok e terapia normale, che non richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale ed eccezionale difficolta, ma solo l'osservanza scrupolosa di norme tecniche, di doveri di diligenza e di comune prudenza; il medico non va, quindi, esente da responsabilita nei casi di colpa lieve e risponde, a maggior ragione, della colpa grave quando da prova di imperizia e di inescusabile negligenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)