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Sez. 2, Sentenza n. 2052 del 23/05/1975 (Rv. 375771 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DISCIPLINA - CRITERI - PRESTAZIONE INVOLGENTE LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA - RESPONSABILITA - ATTENUAZIONE - CONFIGURABILITA DI TALI PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIFENSORE IN UN PROCESSO CIVILE.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375771-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DISCIPLINA - CRITERI - PRESTAZIONE INVOLGENTE LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA - RESPONSABILITA - ATTENUAZIONE - CONFIGURABILITA DI TALI PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIFENSORE IN UN PROCESSO CIVILE.*

La responsabilita del professionista per i danni causati al cliente nell'adempimento della prestazione professionale e, di regola, disciplinata dai comuni principi sulla responsabilita contrattuale e puo trovare fondamento in una vasta gamma di atteggiamenti subbiettivi, che trascorrono dalla semplice colpa lieve al dolo. Quando, pero, la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta, - cioe, quando la perizia richiesta trascenda i limiti della preparazione e dell'abilita professionali del professionista medio-, la responsabilita del professionista e attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art 2236 cod civ, nelle sole ipotesi in cui al professionista siano addebitabili il dolo o la colpa grave. L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita, e dalla quale sia derivato un danno per il cliente, implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta, - comportando, di regola, l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche-, e rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio e incensurabile in Sede di legittimita, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (nel caso di specie, la Corte suprema ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di merito, che ha fondato il giudizio di colpa professionale a carico di un difensore il cui cliente era rimasto soccombente in procedimento per convalida di sequestro conservativo, conseguito a garanzia del risarcimento di danno da inadempimento dell'obbligazione di stipulare atto pubblico di vendita, per aver mancato di rilevare l'insufficienza della prova limitata all'esistenza dell'obbligazione a carico del convenuto e non riguardante anche il danno derivato al proprio cliente dall'inadempimento). (V 3957/74, mass n 372532; 1156/74, mass n 369163; (V 3298/73, mass n 367178; 3298/73, mass n 367179; (V 2230/73, mass n 365484; 985/73, mass n 363372; (V 3616/72, mass n 361619; 3613/72, mass n 361621; (V 3255/72, mass n 361064; 3044/72, mass n 360810; (V 3044/72, mass n 360811; 606/71, mass n 350326; (V 2392/70, mass n 348631; 3958/69, mass n 344393; (V 2861/69, mass n 342666).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)