Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 25/07/1967 (Rv. 328914 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - DANNO COLPOSAMENTE CAGIONATO DA UN MEDICO AD UN PAZIENTE - RESPONSABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - DANNO COLPOSAMENTE CAGIONATO DA UN MEDICO AD UN PAZIENTE - RESPONSABILITA.*
Per il principio generale che fa risalire alla persona giuridica pubblica la responsabilita nella quale incorra, nell'Esercizio delle sue funzioni, la persona-organo, come effetto del rapporto organico che lega quest'ultima alla prima, gli istituti ospedalieri, aventi natura di ente pubblico, sono responsabili del danno colposamente arrecato ad un paziente da un loro medico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)